| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D. 06/04/2005 n. 64c) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto di immissione appartenente al predetto punto di dispacciamerito dalle unità di produzione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera b) della deliberazione n. 34/05 connesse, anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, alla rete con obbligo di connessione di terzi di cui il suddetto operatore di mercato è il gestore di rete ed un fattore pari al corrispondente fattore R di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera b) della deliberazione n. 34/05; d) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto di immissione appartenente al predetto punto di dispacciamento dalle unità di produzione diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c) connesse, anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, alla rete con obbligo di connessione di terzi di cui il suddetto operatore di mercato è il gestore di rete ed un fattore pari a 1» s) all'art. 17, dopo il comma 17.2, è inserito il seguente comma: «17.2.1. La comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte di cui all'art. 4, comma 4.11, deve essere effettuata dall'operatore di mercato acquirente, nei termini di cui al comma 17.2. Ai fini di tale comunicazione, i programmi di immissione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte di cui all'art. 4, comma 4.11, registrati da uno stesso operatore di mercato acquirente sono dal medesimo operatore aggregati per punto di dispacciamento. » t) all'art. 17, comma 17.3.2, dopo le parole «Con riferimento ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte che includono » sono inserite le parole «in prelievo» e dopo le parole «punti di dispacciamento per unità di esportazione» sono inserite le parole «o per unità di pompaggio» u) all'art. 19, comma 19.6, lettera e), dopo le parole «unità di produzione CIP6/92», sono aggiunte le parole «e delle unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004» v) all'art. 20, comma 20.6, lettera e), dopo le parole «unità di produzione CIP6/92», sono aggiunte le parole «e delle unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004» w) all'art. 29, comma 29.1, lettera a), dopo le parole «relativi ai punti di dispacciamento nella sua responsabilita», sono aggiunte le parole «, ad eccezione dei punti di dispacciamento delle unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004.» x) all'art. 29, comma 29.3, le parole «comma 35.2» sono sostituite dalle parole «commi 35.2, 35.2.1e 35.2.2 y) all'art. 29, dopo il comma 29.3, è aggiunto il seguente comma: «29.4 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'operatore di mercato acquirente paga al Gestore della rete se negativi, ovvero riceve dal Gestore della rete se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento di cui all'art. 32, comma 32.4, relativi ai punti di dispacciamento delle unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004.» z) all'art. 32, comma 32.2, lettera a), punto i), dopo le parole «ai fini del bilanciamento » sono inserite le parole «in tempo reale»; aa) all'art. 32, comma 32.3, lettera b), punto i), dopo le parole «ai fini del bilanciamento» sono inserite le parole «in tempo reale»; bb) all'art. 32, comma 32.4, dopo le parole «Per i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, » sono inserite le parole «per i punti di dispacciamento per unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004,»; cc) all'art. 35, comma 35.1, le parole «del comma 35.2» sono sostituite dalle parole «dei commi da 35.2 a 35.2.2»; dd) all'art. 35, comma 35.2.1, dopo le parole «Per i contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte che includono punti di dispacciamento per unità di esportazione» sono inserite le parole «o per unità di pompaggio»; ee) all'art. 35, comma 35.2.1, lettera b), le parole «nella zona estera in cui è ubicato il punto di dispacciamento per unità di esportazione» sono sostituite dalle parole «nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento per unità di esportazione o per unità di pompaggio»; ff) all'art. 35, dopo il comma 35.2.1, è inserito il seguente comma: «35.2.2. Per i contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte che includono punti di dispacciamento per unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004, il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico dell'operatore di mercato cedente è pari alla differenza tra i seguenti elementi: a) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita imputabile al suddetto operatore di mercato ai sensi dell'art. 14, comma 14.14, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera b), nella zona in cui è ubicato tale punto b) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita imputabile al suddetto operatore di mercato ai sensi dell'art. 14, comma 14.14, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c).»; gg) all'art. 35, comma 35.3, lettera c), dopo le parole «il prodotto tra le quantità delle offerte di acquisto accettate nel mercato del giorno prima relativamente a punti di dispacciamento per unità di esportazione » sono inserite le parole «o per unità di pompaggio»; hh) all'art. 35, comma 35.3, dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera: «d) il prodotto tra le quantità delle vendite di cui all'art. 17, comma 17.5.1, lettera b), e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c)»; ii) all'art. 48, comma 48.13.3, dopo le parole «il prezzo medio delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento» sono inserite le parole «ai fini del bilanciamento in tempo reale»; jj) all'art. 48, comma 48.13.3, la lettera d) è cosi' sostituita: «d) 0,8 per il mese di aprile;»; kk) all'art. 48, comma 48.13.3, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti lettere: «e) 0,9 per il mese di maggio f) 0,95 per il mese di giugno g) 1 per i mesi da luglio a dicembre»; ll) all'art. 48, comma 48.13.4, dopo le parole «il prezzo medio delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento» sono inserite le parole «ai fini del bilanciamento in tempo reale»; mm) all'art. 48, comma 48.13.4, la lettera d) è cosi' sostituita: «d) 0,8 per il mese di aprile;»; nn) all'art. 48, comma 48.13.4, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti lettere: «e) 0,9 per il mese di maggio f) 0,95 per il mese di giugno g) 1 per i mesi da luglio a dicembre»; oo) all'art. 48, dopo il comma 48.20, è aggiunto il seguente comma: «48.21. In deroga a quanto stabilito all'art. 14, comma 14.14, i fattori di cui al medesimo comma 14.14, lettere a) e c), sono pari a 1 fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verrà individuata dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003.». 2. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 34/05, nei termini di seguito indicati a) all'art. 7, dopo il comma 7.3, è aggiunto il seguente comma: «7.4. Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, i produttori pagano al gestore di rete se negativo, ovvero ricevono dal gestore di rete se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto.» 3. Di pubblicare nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), il testo dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1. 4. Di stabilire che le modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1 si applichino a partire dal 1° gennaio 2005. 5. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità affinchè entri in vigore dalla data di pubblicazione. Milano, 6 aprile 2005 Il presidente: Ortis |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|